venerdì 5 dicembre 2008
La responsabilità disciplinare
GENTILE
La responsabilità nei confronti della Pubblica Amministrazione
La sovranità dello Stato si esprime attraverso un potere di supremazia che può essere:
- generale: se si esprime sulla collettività indifferenziata. Qualsiasi soggetto che si trova sul territorio statale, è sottoposto al potere di giurisdizione penale
- speciale: se il potere direttivo dello Stato si esprime esclusivamente nei confronti di alcuni soggetti passivi (militari, funzionari statali) che si distinguono in quanto il rapporto nei confronti dello Stato presenta tre caratteri peculiari: Continuità del vincolo; rapporto di preminenza; carattere istituzionale del rapporto stesso.
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La responsabilità della Pubblica Amministrazione
La responsabilità giuridica può essere civile, penale e amministrativa
La responsabilità civile si concreta nel risarcimento del danno.
La responsabilità penale insorge quando il comportamento dei singoli soggetti (persone fisiche) è inquadrabile in un reato lesivo di interessi pubblici: essa consiste nell’assoggettamento del colpevole alla potestà punitiva dello Stato mediante l’inflizione di una pena.
La responsabilità amministrativa deriva da violazione di doveri amministrativi.
La Pubblica Amministrazione può quindi essere responsabile civilmente, amministrativamente ma non penalmente perché la responsabilità penale è personale.
In taluni casi la responsabilità civile della P.A. può derivare da atti leciti finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici che vanno a danneggiare un diritto soggettivo del privato. In questi casi vi è l’obbligo per la P.A. di corrispondere un indennizzo.
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Gli obblighi della Pubblica Amministrazione
La P.A. nel provvedere alla realizzazione dei suoi compiti (con mezzi di diritto pubblico o con mezzi di diritto privato) entra in rapporto con altri soggetti giuridici, nei confronti dei quali assume spesso degli obblighi.
Obblighi di sopportare: consistono nell’obbligo di tollerare che terzi traggano soddisfacimento dall’uso dei beni pubblici.
Obblighi di non fare: Il più importante obbligo di non fare è quello di non arrecare danno a nessuno.
Obblighi di fare: Cioè di attivarsi per rilasciare un atto richiesto da terzi, emettere una decisione, fornire un servizio, porre a disposizione di terzi un bene.
Obblighi di dare: consistono nell’obbligo di prestare una cosa determinata
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Stati patologici dell’atto amministrativo
Stati patologici dell’atto amministrativo
- l’invalidità
- L’inesistenza
- La nullità
- L’illegittimità
Invalidità
L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma che lo disciplina.
Si possono individuare due grandi categorie di vizi dell’atto amministrativo:
- se la norma è di natura giuridica, il vizio che consegue sarà un vizio di legittimità e l’atto sarà illegittimo
- se la norma non è giuridica, ma rientra nella categoria delle norme di buona amministrazione (di quelle norme che impongono alla P.A. di attenersi, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunità e di convenienza), il vizio conseguente sarà un vizio di merito e l’atto è inopportuno
L’atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave:
L’atto amministrativo è nullo se è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge;
L’atto è annullabile quando taluno di questi elementi non manchi ma sia viziato.
Inesisitenza
L’atto amministrativo è inesistente per:
- Inesistenza del soggetto
- Incompetenza assoluta
- Inesistenza dell’oggetto
- Inesistenza del contenuto
- Mancanza della forma prevista dalla legge ad substantiam
- Mancanza di finalità
Nullità
L’atto amministrativo è nullo quando:
- manca degli elementi essenziali
- è viziato da difetto assoluto di attribuzione
- è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
Le ipotesi di mancanza di un elemento essenziale sono costituite da:
- difetto di qualità di organo pubblico del soggetto
- incompetenza assoluta dell’organo
- volontà viziata da violenza fisica
- oggetto impossibile, illecito ed indeterminato
- mancanza di forma essenziale
- mancanza del destinatario
La nullità comporta le seguenti conseguenze sull’atto amministrativo:
- Inesistenza giuridica dell’atto, e, inefficacia dello stesso
- Inesecutorietà: l’atto nullo è inefficace e, come tale anche in esecutorio. Qualora all’atto nullo, venga data esecuzione, al soggetto compete il c.d. diritto di resistenza;
- Inannullabilità: l’atto nullo è inesistente
- Insanabilità e inconvalidabilità: l’atto nullo non può essere sanato ne convalidato
Illegittimità
L’atto amministrativo che presenta i vizi di legittimità sugli elementi essenziali di esso, è illegittimo e come tale annullabile. Fino a quando non venga effettivamente annullato, esso, tuttavia esiste ed è efficace.
L’atto illegittimo:
- è giuridicamente esistente
- è efficace come se fosse valido finche non viene annullato
- è esecutorio, per cui l’atto se finchè non è annullato, può essere eseguito dalla P.A. in via diretta è coattivamente.
L’annullamento dell’atto non si verifica di diritto, ma soltanto a seguito di apposito provvedimento dell’autorità amministrativa, oppure di sentenza del giudice amministrativo.
I vizi di legittimità che possono portare all’annullabilità si dividono in tre categorie di vizi:
- Incompetenza: L’incompetenza relativa può essere per grado o per materia, si ha quando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso settore amministrativo. L’incompetenza assoluta è invece causa di nullità
- Eccesso di potere: Un potere discrezionale della P.A. Uno sviamento di tale potere ovvero il cattivo uso del potere discrezionale della P.A.
- Violazione di legge: Si sostanzia in un contrasto fra l’atto e l’ordinamento giuridico
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Modalità di esercizio e tutela giurisdizionale del diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata, rivolta dall’interessato all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente, di esaminarlo oppure di farne copia.
Una volta ricevuta la richiesta la P.A. può con provvedimento motivato:
respingerla; b) limitarla; c) differirla
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa s’intende respinta (art. 5 comma 4 legge 241/1990).
Sia nell’ipotesi di diniego esplicito, sia in quella di inerzia protrattasi oltre i 30 giorni, l’interessato è legittimato a fare ricorso entro 30 giorni al T.A.R. il quale deve esprimersi entro 30 giorni della scadenza dei termini di presentazione del ricorso.
In alternativa in caso di rifiuto ci si può rivolgere al Difensore Civico competente per ottenere che venga riesaminata la determinazione. Se quest’ultimo ritiene illegittimo il diniego o il differimento, la P.A. del caso dovrà provvedere nel termine di 30 giorni al riesame della determinazione. In mancanza l’accesso è consentito.
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I limiti del diritto di accesso
L’art.24 prevede due categorie di limiti al diritto d’accesso: limiti tassativi e limiti facoltativi.
Ove ricorra uno dei limiti finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi, la P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso.
Al contrario dei limiti tassativi, i limiti discrezionali stabiliti dalla P.A. producono un semplice differimento dell’accesso.
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