La responsabilità dell'impiegato per l'inosservanza di norme giuridiche può essere: PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA (nelle sue articolazioni di responsabilità disciplinare e contabile).
Si ha RESPONSABILITà PENALE quando la trasgressione dei doveri d'ufficio, da parte dell'impiegato, assume il carattere di "violazione dell'ordine giuridico generale" e si concreta nella figura del REATO.
Si ha RESPONSABILITà CIVILE quando alla trasgressione dei doveri d'ufficio ne derivi un danno per l'Ente pubblico (c.d. responsabilità patrimoniale). La sanzione può essere l'obbligo di risarcire il danno (sempre che vi sia dolo o colpa).
Si ha RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA quando l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all'amministrazione. In tale forma di responsabilità s'inquadra anche la RESPONSABILITà CONTABILE, che emerge in caso di violazioni di norme sui procedimenti di spesa e sulla custodia del danaro pubblico da parte di chi ne è abilitato (o tenuto) al maneggio.
COLLOVATI
sabato 29 novembre 2008
mercoledì 19 novembre 2008
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