martedì 16 dicembre 2008

Tipologie contrattuali previste dal D.Lgs 276 del 2003 decreto attuativo Legge Biagi

Lavoro Intermittente
E' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposione si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Può essere concluso per lo svolgimento di prestazione di carattere discontinuo o intermittente o con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età anche pensionati.
Lavoro Ripartito
E' uno speciale contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica ed identica obbligazione lavorativa. Ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa fermo restando il vincolo di solidarietà. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalemnte e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro nonchè di modificare consensualemnte la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti ad uno dei coobbligati e posta in capo all'altro obbligato. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di una dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vicolo contrattuale. Tale disposione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa integralmente o parzialmente nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

lavoro a tempo parziale
la disponibilità allo svolgimento di lavoro a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro reso su richiesta del lavoratore. L'eventuale rifiuto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento

Contratto d'inserimento
E' un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contensto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
  • Soggetti di eta compresa dai 18 ai 29 anni
  • Disoccupati di lunga durata dai 29 ai 32 anni
  • Lavoratori con più di 50 anni che siano privi di posto di lavoro
  • Donne di qualsiasi età residenti in aree con tassi di disoccupazione femminile elevati.
  • Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale i psichico.

Per pote assumere mediante contratti d'inserimento questi soggetti devono aver mantenuto in servizio almeno il 60 % dei lavoratori il cui contratto d'inserimento sia venuto a scadere nei 198 mesi precedenti. Il procetto individuale d'inserimento condizione per l'assunzione con contratto d'inseriemento è la definizione, col consenso del lavoratore di un progetto individuale d'inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto alvorativo. Ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può superare i 18 mesi. In caso di assunzione dei disabili la durata massima può essere estesa fino ai 36 mesi.

Il lavoro accessorio

Per prestazioni di lavoro accessorio s'intende prestazioni di lavoro di natura occasionale rese nell'ambito di:

  • lavori domestici
  • Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade parchi e monumenti
  • insegnamento privato supplementare
  • nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni iscritti a percorsi scolastici
  • Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e giovani

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con Decreto dal Ministro del lavoro. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazone di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per i fini prevvidenziali all'INPS e quelli per i fini assicurativi dell'INAIL.

GRAZIANI


Decreto attuativo Legge Biagi 276 del 2003 successive modifiche

Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti ad orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Somministrazione di lavoro: la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine.
Intermediazione: Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e della costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione su richiesta del commitente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività d'intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
Ricerca e selezione del personale: Attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente attraverso l'individuazione di candidature idonee una o più posizioni lavorative, su specifico incarico e comprensiva di :
  1. analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
  2. Individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
  3. definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale;
  4. valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati stumenti selettivi;
  5. formazione della rosa di candidature maggiormete idonee;
  6. assistenza nella fase d'inserimentodei candidati.

Supporto alla ricollocazione professionale: Attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente anche in base ad accordi sindacali.

Autorizzazione: Provvedimento medialnte il quale lo Stato abilità operatori pubblici e privati

Accreditamento: Provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono ad un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare i servizi.

Borsa continua del lavoro: Sistema aperto d'incontro domanda offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggiore efficenza e trasparenza del mercato del lavoro.

Lavoratore svantaggiato: Qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro.

Regimi particolari di autorizzazione: sono autorizzate allo svolgimento dell'attività d'intermediazione le Univeristà pubbliche e private comprese le Fondazioni Universitarie, i Comuni singoli o Associati; le Camere di Commercio e gli Istituti di scuola secondaria a condizione che svolgono la predetta attività senza finalità dilucro, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro (Sindacati), l'ordine nazionale dei Consulenti del lavoro che può chiedere l'iscrizione all'albo per lo svolgimento a livello nazionale dell'attività di intermediazione. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente

Somministrazione di lavoro: La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Il contratto di somministrazione è vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223 del 1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento d'integrazione salariale.

GRAZIANI

giovedì 11 dicembre 2008

Nuovo contratto a tempo determinato

Dopo le modifiche introdotte al D.Lvo n° 368 del 2001 dalla Legge n° 247 del 2007, il contratto a tempo determinato è stato così modificato:
la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato è ammissibile anche se riferito all'ordinaria attività del datore di lavoro e non solo alle cosdette attività non ordinarie. E' il datore di lavoro nell'ambito della sua attività produttiva e organizzativa ad individuare le ragioni che portano alla stipula del contratto a tempo determinato.
Il termine massimo dei contratti a tempo determinato non può superare, per sommatoria, i trentasei mesi. Con la contrattazione collettiva anche territoriale o aziendale è possibile derogare a tale diritto.
GRAZIANI

Responsabilità del procedimento nell'Ente Provincia

Il Responsabile del procedimento adotta tutte le misure, anche organizzative, idonee ad assicurare la correttezza amministrativa e l'imparzialità della gestione, nonche necessarie a favorire il completamento dell'istruttoria e il rispetto dei tempi prescritti per l'adozione del provvedimento finale, avendo cura di segnalare al competente organo della Provincia, con relazione motivata, gli eventuali impedimenti che siano di ostacolo alla conclusione del procedimento nei termini previsti.
Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all'art.6 della legge 241 del 1990.
L'Unità organizzativa competente e il nominativo del repsonsabile sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali sia destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenirvi e, su richiesta, a qualunque soggetto portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni.
Deve essere determinato il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento.
Il responsabile del procedimento va individuato nel:
Dirigente responsabile di settore
Dirigente, funzionario, istruttore direttivo in relazione i procedimenti amministrativi la cui trattazione è assegnata direttamente ai medesimi dal Responsabile di Settore.
Il responsabile dell'adozione del provvedimento è l'organo elettivo o burocratico della Provincia competente.
CONTI

Pianificazione e controllo di gestione dell'Ente Provincia

Lo strumento fondamentale di cui l'Amministrazione si avvale a questo scopo è il piano strategico pluriennale articolato in piani operativi annuali, in cui s'individuano operativamente gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire prioritariamente, e per ciascuno di essi si definiscono, all'interno del budget, azioni strumenti, tempi, risultati attesi, responsabilità.
La pianificazione strategica e il controllo di gestione costituiscono una funzione trasversale che coinvolge l'intera struttura amministrativa e ha il compito di definire insieme con i responsabili di struttura e controllare l'attuazione del programma di settore, progetti- obiettivo, piani di lavoro.
L'ufficio di Controllo di gestione, che ha il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta, ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa
CONTI

Struttura organizzativa

Il modello organizzativo dell'Ente si articola su quattro livelli strutturali:
Area, il Settore, il Servizio, l'Unità operativa.
Gli ambiti delle aree sono individuati dalla Giunta per il raggiungimento degli obiettivi generali che implicano il coordinamento degli obiettivi di più settori.
L'articolazione e il contenuto funzionale dei Settori, dei Servizi e delle Unità operative sono determinati con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Direttore generale, sentito il Comitato di Direzione
Struttura di diretta collaborazione del Presidente
La struttura di diretta collaborazione e supporto del Presidente è costituita da:
  • il Gabinetto del Presidente
  • la Segreteria particolare del Presidente
  • l'Ufficio legale
  • l'Ufficio per la verifica della fattibilità dei programmi e il controllo di gestione

CONTI

Regolamento di organizzazione

L'organizzazione degli uffici e del personale è ispirata a criteri di:
  • Apertura e di trasparenza cioè si ricercano tutte le forme volte a facilitare il rapporto dei cittadini con gli uffici dell'Ente Provincia e a rendere verificabili i risultati rispetto agli biettivi dell'amministrazione.
  • Responsabilità cioè di ogni atto, procedimento prestazione finale deve essere individuata, sia in via preventiva che consuntiva, la responsabilità.
Gli uffici e i servizi sono organizzati nel rispetto del principio della distinzione fra funzione di indirizzo e di controllo prorpia degli organi politici e la funzione di gestione amministrativa in base alla quale:
  • Il Consiglio svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo.
  • La Giunta definisce i programmi, gli obiettivi, le priorità
  • Il Presidente nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, definisce e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
  • Il Direttore generale, nel rispetto delle Direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
  • La Conferenza dei Dirigenti - Comitato di direzione, coordinata dal Direttore generale è organismo di programmazione, verifica e valutazione dell'azione amministrativa, e organo di consulenza generale del Presidente e della Giunta.
  • Il Dirigente è responsabile della gestione amministrativa e della gestione delle risorse assegnate, risponde del conseguimento dei risultati.
CONTI

Le sanzioni previste per il macato adempimento degli obblighi di cui alla legge 68 del 1999

Le aziende oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente un prospetto riepilogativo la situazione occupazionale della loro struttura produttiva:
gli inadempienti sono soggetti alla sanzione amministrativa di 516 euro per ritardato invio, maggiorata di 26 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Al responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 52 euro al giorno e per ciascun lavoratore disabile non occupato. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore disabile, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione dalla gara (art. 17).

ANTOGNONI

Rapporto di lavoro con i lavoratori disabili

Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

ANTOGNONI

le Convenzioni di cui alla Legge 68 del 1999

Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili sono previste apposite convenzioni (artt. 11 e 12 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni del 2.3.2001). Attraverso le convenzioni, sottoscritte dalle parti interessate (lavoratori, datori di lavoro, uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e enti che possono favorire l'integrazione lavorativa) è possibile definire un programma personalizzato di interventi, per risolvere nella maniera più efficace gli ostacoli che si incontrano nell'inserimento sui luoghi di lavoro.
Le convenzioni perseguono l'obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. Esistono tre tipi di convenzioni:
a) convenzioni ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento lavorativo senza accedere alle agevolazioni previste dalla legge (art. 11 comma 1 e 2)
b) convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, che permettono di accedere alle agevolazioni previste dalla legge (art. 11 comma 4)
c) convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che permettono di identificare un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro aperto.
I primi due tipi di convenzione (art. 11) sono stipulati tra uffici provinciali per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, imprese pubbliche e private e lavoratori disabili. Esse possono essere attivate qualora si valuti che il lavoratore richieda particolari interventi di sostegno per favorire il suo inserimento lavorativo e rimuovere gli ostacoli che si presentano in azienda.
I contenuti della convenzione vengono stabiliti anche sulla base di una valutazione tecnica della struttura preposta agli interventi del collocamento mirato (cioè del comitato tecnico che lavora all'interno dei Comitati provinciali per l'impiego), che ha competenza nel valutare il tipo di sostegno da mettere in campo in modo da rispondere alle esigenze dell'azienda e del lavoratore disabile.
I lavoratori disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa solo mediante le convenzioni. Secondo la legge le convenzioni devono indicare:
Le generalità dei contraenti e responsabili
I tempi e modalità delle assunzioni
Le mansioni a cui adibire le persone con disabilità e le modalità di svolgimento
I piani personalizzati su cui misurare l'efficacia degli interventi del collocamento mirato
Gli interventi di mediazione da mettere in atto e rispettive competenze ed impegni finanziari
Le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
Le modalità e le procedure per le verifiche periodiche
Gli eventuali accordi con enti pubblici e privati ed i rispettivi impegni di risorse e di scadenze.
E' poi possibile una ulteriore personalizzazione delle convenzioni sulla base di specifiche esigenze motivate e verificate.
La legge infatti prevede che "tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".
Il comitato tecnico, per "specifici progetti di inserimento mirato", "può proporre -a seguito di richiesta- l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato" da inserire nelle convenzioni.
Le assunzioni previste nella convenzione possono essere programmate secondo scansione temporale predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità delle convenzioni, anche indicando il numero percentuale degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento.
Le convenzioni possono essere stipulate anche da aziende non soggette all'obbligo di assunzione, cioè con meno di 15 dipendenti: in tal caso le aziende contraenti possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.
Gli uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili possono stipulare un terzo tipo di convenzione (art. 12) con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione e con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale. Tali convenzioni sono finalizzate all'inserimento temporaneo dei lavoratori disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Questa convenzione viene attivata solo in presenza di una accertata difficoltà ad inserire il lavoratore disabile direttamente in azienda, perché si valuta che abbia bisogno di interventi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo vero e proprio. Si tratta di casi in cui si valuta che il lavoratore presenti disabilità di base che non gli permetta di svolgere autonomamente attività necessarie ed indispensabili all'autonomia personale (mancanza di abilità nell'igiene personale, nell'orientamento, etc.) e/o all'assegnazione di una mansione (difficoltà agli apprendimenti in situazione, difficoltà di concentrazione, orientamento delle abilità manuali, etc.). In questo caso, dietro parere motivato del comitato tecnico del collocamento mirato, si identifica un percorso formativo propedeutico al lavoro che viene svolto in una cooperativa sociale (o presso disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale) che sia in condizione di realizzare questo percorso formativo. La stipula della convenzione impegna la cooperativa sociale identificata ad accogliere il lavoratore disabile per un periodo di 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi da parte dei competenti servizi provinciali.
La legge prevede espressamente che la convenzione sia subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo da parte dell'azienda;
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
  • 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
  • 2) i nominativi dei soggetti da inserire;
  • 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3 della legge n.68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Gli uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili infine possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi e con le cooperative sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio (numerico) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata del programma.

In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla legge n. 68 del 1999.

ANTOGNONI

Base di computo. Esclusioni ed esoneri

Per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e per gli impianti su fune sono previste esclusioni dall'obbligo di assunzioni di lavoratori disabili per il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
Sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti, altresì i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio, così come i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero.
Parimenti non sono computabili gli orfani ed i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro ed i profughi italiani rimpatriati.
Egualmente sono esclusi dal computo i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Sono altresì esclusi dalla base di computo, i lavoratori divenuti disabili successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, gli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di assunzione insorge solo in caso di nuova assunzione.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono richiedere, con adeguata motivazione, agli uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili competenti per territorio di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione. Il Servizio provinciale può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le motivazioni a sostegno della richiesta di esonero parziale devono evidenziare almeno una delle seguenti caratteristiche delle attività lavorative della ditta : a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La concessione di autorizzazione all'esonero parziale, concessa per un periodo di tempo determinato, viene rilasciata in presenza di almeno una delle caratteristiche suindicate ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto. In caso di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione le aziende devono versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 12,91 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo il servizio provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente e, nel caso di perseveranza nell'inadempienza, trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che provvede alla notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al pagamento delle sanzioni amministrative il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

ANTOGNONI

Modalità di assunzione categoria protetta disabili

Per poter accedere ai benefici della legge n.68 del 1999 le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio e, le stesse,vengono inserite in una graduatoria unica sulla base del punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili; la richiesta può essere presentata anche attraverso i prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti (art. 9).
I datori di lavoro procedono alle richieste di assunzione attraverso chiamata numerica e chiamata nominativa (art. 7).
La legge prevede che le aziende obbligate possano usufruire in sede di richiesta di assunzione di diversi tipi di chiamata secondo il seguente prospetto:
Aziende Chiamata nominativa Chiamata numerica
Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
Da 36 a 50 dipendenti 1 lavoratore disabile 1 lavoratore disabile
Oltre 50 dipendenti 60% dei dipendenti disabili 40% dei dipendenti disabili
Inoltre, nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all'inserimento lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di stipulare apposite convenzioni. In tal caso l'azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge.
Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene disciplinata sempre da una convenzione.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni (art. 4) in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva obbligatoria se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole legato alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dai servizi per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili competenti per territorio, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative.

ANTOGNONI

Legge 68 del 1999

La legge 68/99 regola le modalità d'integrazione in azienda di persone con disabilità, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche.
I soggetti beneficiari della Legge 68 del 1999 sono:
  • I disoccupati in età lavorativa affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
  • Le persone invalide del lavoro con grado d'invalidità superiore al 33%.
  • Persone colpite da cecità assoluta.
  • Persone non udenti
  • Persone invalide di servizio

Con la legge 68/99 i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad assumere una quota di soggetti disabili che varia in base al numero di dipendenti. La partecipazione delle imprese private a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni è subordinata al rispetto degli obblighi sulle assunzioni di persone con disabilità.

Regione e Provincia sono i responsabili istituzionali del collocamento al lavoro delle persone disabili. La legge 68/99 obbliga tali Enti ad istituire degli organismi che provvedano alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari, in armonia con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio.

I servizi per l'inserimento dei lavoratori disabili curano l'avviamento lavorativo, la tenuta delle graduatorie dei beneficiari della legge 68/99, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle Convenzioni di programma e l'attuazione del collocamento mirato.

Organi competenti per il rilascio delle certificazioni d'invalidità e del Documento relativo alle abilità residue sono la Commissione ASL per l'invalidità civile ex art. 4 Legge 104/92 e l'INAIL equipe multidisciplinare pesso la sede provinciale per l'invalidità del lavoro.

La legge 68/99 obbliga l'azienda a presentare agli uffici competenti il Prospetto informativo e la richiesta di assunzione di soggetti disabili, entro 60 giorni dal momento in cui scatta l'obbligo all'assunzione.

Il Comitato Tecnico composto da funzionari ed esperti dl settore sociale e medico-legale, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e della diagnosi funzionale, in raccordo con i servizi territoriali, per aggiornare i dati utili alla definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.

Le quote di riserva sono modulate dall'art. 3 della legge n.68/99 secondo l'entità dimensionale del datore di lavoro, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, la quota spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall'art.18 comma 2 della legge:

Numero di addetti Quota d'obbligo d'assunzione

15 - 35 dipendenti un lavoratore disabile

36 - 50 dipendenti due lavoratori disabili

Più di 50 dipendenti 7% di lavoratori disabili

Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani, e profughi

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. In tal caso il datori di lavoro hanno dodici mesi di tempo per ottemperare all'obbligo di assunzione a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione.

I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. Qualora la richiesta di compensazione territoriale interessi unità provinciali ubicate in regioni diverse, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione generale del Mercato del Lavoro). Le modalità di presentazione della richiesta sono state precisate con la nota del 17 novembre 2008. Il rilascio del provvedimento autorizzativo per le richieste riguardanti unità produttive situate in province della medesima regione, invece, rientra nella competenza del Servizio provinciale del territorio ove il datore di lavoro ha la sede legale.

La partecipazione (art. 17), da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Le aziende interessate in sede di partecipazione al bando di gara o alla convenzione o concessione devono presentare apposita certificazione rilasciata dai competenti Servizi provinciali dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione dalla stessa gara o convenzione o concessione.

ANTOGNONI

Codice Disciplinare

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza sono determinati i seguenti criteri generali:


La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione a:

  1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di:

  1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
  2. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

  1. recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);


La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  1. terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

COLLOVATI

Le principali riforme della Legge 241 del 1990

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Legge 241 del 1990 è più nota come Legge sulla trasparenza amministrativa, questo perchè ha profondamente rinnovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Tale legge ha trasformato il rapporto tra Amministrazione e cittadino da un rapporto ditipo autoritativo ad uno di tipo paritario e collaborativo.
Questi sono gli interventi più significativi:
  • I provvedimenti amministrativi devono indicare obbligatoriamente la motivazione.
  • Il dovere delle Amministrazioni di dare comunicazione dell'inizio del procedimento agli interessati
  • Il dovere di dare agli interessati la possibilità di partecipare con proprie osservazioni e notazioni allegando propri documenti
  • L'individuazione della figura del Responsabile del procedimento amministrativo e la previsione dell'obbligo di comunicazione del responsabile agli interessati dal provvedimento amministrativo.
  • Il meccanismo dell'autocertificazione
  • Il diritto per i cittadini di avere accesso agli atti della pubblica amministrazione e di poterne ottenere copia

Il Procedimento amministrativo consiste nel complesso di atti e fatti, coordinati sequenzialmente tra di loro e finalizzati all'emanazione di un provvedimento amministrativo, atto unilaterale autoritativo ed esecutorio con il quale la Pubblica Amministrazione determina effetti giuridici favorevoli o sfavorevoli nella sfera giuridica altriu esercitando un potere e non dovendo quindi contrattare o coordinarsi con il terzo.

Il procedimento amministrativo si schematizza in una serie di fasi:

  • la fase dell'iniziativa (quella con la quale la Pubblica Amministrazione intraprende il procedimento)
  • La fase dell'istruttoria (quella con la quale il responsabile del procedimento analizza la situazione concreta alla quale si rivolge il provvedimento da emanare, ponendo in essere tutti gli atti che si rendono necessari)
  • La fase decisoria (quella con la quale viene assunta la determinazione relativa al provvedimento da assumere)
  • La fase integrativa dell'efficacia (trattasi di una fase eventuale che comprende una serie di atti che si rendono necessari per assicurare l'efficacia del provvedimento amministativo)
GENTILE

La Conferenza dei servizi. Legge 241 del 1990

La Conferenza dei Servizi è diventata il principale strumento per la composizione della pluralità di interessi pubblici coinvolti nei procedimenti di particolare complessità, sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria.
La Conferenza dei servizi è chiamata a determinare all'inizio dei suoi lavori, il termine per l'adozione della decisione conclusiva, che comunque non può superare i 90 giorni. Decorsi questi termini, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle risultanze della Conferenza e delle posizioni prevalenti in quella sede. Si tratta di una norma acceleratoria che consente all'amministrazione procedente di concludere comunque il procedimento a fronte di una mancata collaborazione da parte degli altri.
La definizione di posizioni prevalenti non va cercata nella maggiornaza ma al tipo e all'importanza delle attribuzioni di ciascuna amministrazione con riferimento alle questioni in oggetto e alle singole leggi di settore.
Ovviamente l'amministrazione dissenziente avrà a disposizione gli strumenti di tutela giurisdizionale.
Quando il dissenso avviene tra amministrazioni dello Stato, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri; mentre in caso di dissenso tra Amministrazioni statali e regionali o tra Amministrazioni regionali la decisone è rimessa alla Conferenza Stato Regioni oppure alla Conferenza Unificata se il dissenso intercorre tra amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali.
GENTILE

la finanza degli Enti Locali

La finanza dei Comuni e delle Province è costituita da:
  • Imposte proprie
  • Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali
  • Tasse e diritti per servizi pubblici
  • trasferimenti erariali
  • trasferimenti regionali
  • altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
  • risorse per investimenti
  • altre entrate

I trasferimenti erariali sono ripartiti sulla base di criteri e obiettivi che tengano conto della popolazione del territorio e delle condizioni socio-economiche.

Le entrate locali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo svluppo della comunità.

CABRINI

Cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali e non possono ricoprire cariche coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti di peculato, malversazione e danno verso lo Stato, Concussione, Corruzione per atti d'ufficio.
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione per delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
CABRINI

La gestione della spesa

Le fasi della gestione della spesa sono:
  1. prenotazione di impegno
  2. impegno
  3. liquidazione
  4. ordinazione e pagamento

Ciascun responsaile individuato nel regolamento di organizzazione, nell'ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di erogazione delle spese.

La prenotazione dell'impegno deve indicare:

  1. la fase preparatoria ( istruttoria) del procedimento formativo dell'impegno, che costituisce il presupposto giuridico - amministrativo della richiesta di prenotazione.
  2. L'ammontare della stessa spesa
  3. Gli estremi dell'imputazione

Si considerano indisponibili le somme prenotate. Le somme prenotate, per le quali non si è costituita un'obbligazione giuridicamente perfezionata, costituiscono economia di bilancio.

I responsabili ai quali sono affidati i mezzi finanziari sulla base del piano esecutivo di gestione, sono abilitati alla sottoscrizione delle determinazioni d'impegno. Con la sottoscrizione della determinazione il responsabile individuato attesta la regolarità tecnica del provvedimento, nonchè delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione.

Gli elementi indispensabili per la liquidazione sono:

  1. Il beneficiario che va identificato indicando generalità, il domicilio e i dati fiscali
  2. Il titolo, da precisare con la motivazione di spesa e i documenti su cui si basa
  3. L'importo, indicando eventuali ritenute di legge o contrattuali
  4. Il termine di pagamento
  5. L'eventuale economia

Il provvedimento di liquidazione è trasmesso al Servizio finanziario che, ove non riscontri irregolarità amministrative, contabili o fiscali, lo trattiene ed emette il mandato di pagamento.

SCIREA

mercoledì 10 dicembre 2008

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Autonomie) D.Lgs 267 del 2000

Gli Enti pubblici territoriali sono dotati di personalità giuridica pubblica e di un’autonomia variamente modulata. Il riconoscimento costituzionale delle autonomie locali è espressione della capacità delle comunità territoriali di gestire con proprie determinazioni, una parte degli affari pubblici.
Con la Riforma del Titolo V della Costituzione resta in ogni caso titolare della sovranità, mentre gli Enti territoriali godono di autonomia costituzionalmente riconosciuta con Statuti, e funzioni modulati secondo i principi fissati dalla Costituzione.
I caratteri dell’Ente Pubblico territoriale ( Ente locale):
Il territorio è un elemento costitutivo
C’è autonomia ovvero c’è titolarità di un proprio indirizzo politico
C’è titolarità di potesta amministrativa, finanziaria e autoritativa
Appartenenza necessaria sulla base del dato geografico.
L’Ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
Sono organi di governo della Provincia:
Il Consiglio
La Giunta
Il Presidente
Nella Provincia sono assegnate all’assemblea del Consiglio le maggiori competenze deliberative
Il Consiglio
E’ un organo d’indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Ha il compito di indirizzare e controllare l’attività dell’amministrazione provinciale.
Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e da 36 Consiglieri
Dura in carica 5 anni fino all’elezione del nuovo Consiglio.
Il funzionamento del Consiglio, nei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta.
La Giunta
E’ l’organo esecutivo
La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto ( 12 + presidente)
Il Presidente della Provincia nomina la Giunta e un vicepresidente e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio o di competenza del presidente della Provincia. E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Il Presidente della Provincia
Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. E’ membro del Consiglio e dura in carica 5 anni.
Entro il termine fissato dallo Statuto, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Il Presidente ha un ruolo di preminenza tra gli organi della Provincia: è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia. E’ membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Presidente, sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina o revoca dei rappresentanti della Provincia c/o enti, aziende ed istituzioni. Inoltre nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Segretario provinciale
Funzionario pubblico posto in una posizione di vertice nella gerarchia dell’Ente locale; sovraintende e coordina l’attività dei dirigenti.
Dirigenti provinciali
Spetta loro la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.
Direttore Generale
Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo, secondo le direttive del Presidente, e sovrintende alla gestione dell’Ente.
Tra i compiti affidati al Direttore Generale c’è quello di predisporre un piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di un Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai responsabili dei Servizi.
Difensore civico provinciale
Organo con funzioni di tutela per i cittadini che vi si rivolgono per ottenere un intervento in occasione di rapporti con autorità provinciali. Ha compiti di garanzia e di imparzialità. Segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
CABRINI

Legge 30 del 2003 Legge Biagi


Lo scopo della Legge Biagi è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a migliorare la capacità di inserimento professionale dei disoccupati o inoccupati con particolare riguardo alle donne a ai giovani.
La Legge 30 quindi, delega il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro sentito il Ministro delle Pari Opportunità ad attuare con Decreto Legislativo ( D.Lgs 276 del 2006) per:
Snellimento e semplificazione dell’incontro domanda e offerta
Modernizzazione e razionalizzazione sistema collocamento pubblico.
Nel D.Lgs 276 del 2006 vi è la nascita delle Agenzie per il lavoro. Attraverso l’autorizzazione lo Stato abilita operatori pubblici e privati denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione del professionale.

GRAZIANI

Il regolamento di Contabilità

Programmazione e gestione finanziaria. Strumenti della programmazione.
Le scelte della programmazione provinciale si effettuano attraverso:

  • Piani: definiscono le finalità politiche
  • Programmi e progetti: sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o più azioni collegate a specifici obiettivi.

Al fine di garantire che l’impiego delle risorse della Provincia sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione, devono essere collegate con il processo di programmazione.
Il collegamento tra programmazione e sistema di bilancio è garantito:

  • dai contenuti del documento di direttive
  • dai contenuti della relazione revisionale e programmatica
  • dal P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione
  • dalla ricognizione sullo stato dei programmi
  • dal confronto tra le previsioni e i dai consuntivi

Il documento di Direttive è elaborato dalla Giunta e indica obiettivi, linee guida, parametri per l’elaborazione del P.E.G.
La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio di previsione annuale.
I budget sono l’insieme delle risorse finanziarie e strumentali affidati in gestione ai responsabili dei servizi per l’attuazione dei progetti, attività ordinarie e per il conseguimento degli obiettivi gestionali.
L’insieme consolidato dei Budget articolati per centri di responsabilità costituisce il P.E.G
L’art. 169 del D.Lgs n°267 del 2000 TUEL (Testo Unico Enti Locali) afferma che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo ( La Giunta) definisce, prima dell’inizio dell’esercizio e su proposta del Direttore generale, il P.E.G., determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Il P.E.G. può essere modificato dalla Giunta entro il 15 dicembre di ogni anno.
L’art. 196 del D.Lgs n°267 del 2000 TUEL (Testo Unico Enti Locali) Controllo di gestione:
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati negli Enti Pubblici. Vi è quindi un’analisi delle risorse acquisite, comparazione di costi, qualità e quantità dei servizi offerti, funzionalità dell’Ente, ecc..


SCIREA

Stage D.M 142 del 1998

Il D.M 142 del 1998 contiene le norme di attuazione dei principi e criteri sui tirocini formativi e di orientamento.
Lo strumento dello stage è utilizzato per progetti di politiche attive del lavoro e può essere finanziato con Fondi Nazionali, Regionali, Provinciali.
Soggetto Promotore: (Centro per l’Impiego, Università, Provveditorato ecc.,)
Soggetto ospitante: ( Azienda)
Tutor del soggetto promotore: (Come responsabile didattico- organizzativo)
Tutor aziendale: (Responsabile incaricato dall’azienda)
Si attiva una Convenzione tra i due soggetti ( in Provincia durano 4 anni)
Il Progetto Formativo viene trasmesso a: DPL, Sindacati.
Il progetto formativo da allegare alla convenzione per ciascun tirocinio, contiene:
  • obiettivi e modalità di svolgimento
  • nominativi dei due tutor
  • nominativo del lavoratore interessato
  • Durata e periodo del tirocinio
  • Estremi assicurazione per Responsabilità civile c/o terzi e posizione INAIL

Lo stage non può durare più di:

  • 6 mesi per disoccupati e inoccupati
  • 12 mesi per studenti universitari e lavoratori svantaggiati
  • 24 mesi per portatori di handicap

I tirocinanti ospitabili contemporaneamente:

  • 1 tirocinante per un numero di dipendenti a tempo indeterminato minore di 5
  • 2 tirocinanti per un numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore di 5 e minore di 20
  • 10% dei dipendenti a tempo indeterminato per un numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore di 20
  • Non sono previsti limiti numerici per i tirocini estivi di orientamento


GRAZIANI

lavori socialmente utili D.Lgs 468 del 1997

E’ uno strumento di politica attiva del lavoro. Si definiscono L.S.U. le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro.
I progetti di pubblica utilità sono attivati nei settori:

  • Cura della persona
  • Ambiente e territorio
  • Recupero e riqualificazione spazi urbani
  • Impiegatizio

Le prestazioni di attività socialmente utili possono interessare lavoratori:

  • in GIGS
  • in mobilità indennizzata
  • in trattamento di disoccupazione

Le modalità della segnalazione prevedono la verifica dei seguenti parametri:

  • Qualifica compatibile (verificando il P.A.I.)
  • Residenti nel Comune ( o limitrofi)
  • Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale ovvero la durata dell’utilizzo deve essere minore della durata del trattamento.

Chi viene segnalato senza P.A.I. e non accetta non viene cancellato mentre se previsto nel P.A.I, la non accettazione è motivo di cancellazione.
I L.S.U. è previsto un orario di 20 ore settimanali, se richieste più ore ci deve essere un’integrazione di reddito.
I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili mantengono lo stato di disoccupazione poiché si tratta di un "utilizzo" che non costituisce rapporto di lavoro.
L’utilizzo in L.S.U. costituisce per i lavoratori utilizzati per almeno 12 mesi, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora venga richiesta la medesima professionalità nella quale il soggetto è stato adibito.
Tali lavoratori hanno anche la riserva del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento a selezione ex art. 16 Legge 56 del 1987.


GRAZIANI

Liste mobilità Legge 236 del 1993; Legge 236 del 1993

Legge 236 del 1993 mobilità senza indennità
Legge 223 del 1991 mobilità con indennità

  • La 236 del 1993 non prevede nessun indennizzo ma solo la disoccupazione ordinaria. Ne ha diritto il lavoratore ex dipendente di azienda con un numero di dipendenti inferiore a 15 oppure se settore commercio inferiore ai 50. Deve essere richiesta formalmente dal lavoratore interessato entro 60 gironi dal licenziamento.
  • La 223 del 1991 prevede come indennizzo l’indennità di mobilità. Ne ha diritto il lavoratore ex dipendente di azienda con un numero di dipendenti maggiore o uguale a 15 oppure se settore commercio maggiore o uguale ai 50. Viene richiesta d’ufficio tramite la chiusura della procedura.

Ha diritto all’indennità di mobilità il lavoratore assunto da almeno 12 mesi con almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato. Per chi non ha questo requisito ha solo la lista.
Possono essere inseriti nelle liste i lavoratori che perdono il lavoro per riduzione di personale o cessazione di attività aziendale ( fallimento)
Non si possono iscrivere alle liste di mobilità gli apprendisti e i lavoratori con Contratto degli Studi Professionali.
Il diritto alla mobilità varia a seconda dell’età del lavoratore: <40>50 anni 3.


INSERIRE SGRAVI
GRAZIANI

Il licenziamento collettivo; mobilità;cassa integrazione; trattamenti di disoccupazione legge 223 del 1991

Il licenziamento collettivo è regolamentato dalla legge 223 del 1991:

  • L’impresa in CIGS che prevede di non poter far rientrare al lavoro i lavoratori sospesi.
  • L’impresa con più di 15 dipendenti che intende operare una riduzione di personale per un numero di almeno 5 unità nell’arco di 120 giorni per contrazione di attività produttiva, fine di ciclo produttivo o trasformazione attività.

Nel settore edile, data la particolare caratteristica dell’attività, è possibile licenziare per riduzione del personale se l’impresa è in grado di dimostrare di non avere altri cantieri in attività o in fase di avvio, che possano assorbire i lavoratori licenziandi.
L’articolo 4 della Legge 223/1991 indica la procedura per la dichiarazione di mobilità.
L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale CIGS, qualora nel costo di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di mobilità (deve prevedere almeno 5 licenziamenti).

  1. Comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali a norma art. 19 della Legge 300 del 1970 Statuto dei lavoratori, e associazioni di categoria. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi dell’eccedenza di personale; i motivi tecnici – organizzativi – produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare la mobilità; numero del personale eccedente distinto per profili; misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale.
  2. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS a titolo di anticipazione della somma del trattamento iniziale di mobilità (6 mensilità per lavoratore).
  3. Entro 7 giorni esame congiunto tra le parti, a richiesta delle rappresentanze sindacali, allo scopo di esaminare le cause che hanno determinato le eccedenze e trovare alternative alla mobilità (contratti di solidarietà, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro).

Qualora non ci sia accordo:

  1. Comunicazione alla Provincia del risultato della consultazione e i motivi dell’esito negativo.
  2. Comunicazione scritta ai dipendenti del recesso nel rispetto dei termini di preavviso.
  3. Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità: Per carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico- produttive ed organizzative, rispetto della percentuale di manodopera femminile; rispetto della percentuale di disabili occupati.
  4. Iscrizione lavoratore lista d’ufficio
  5. Approvazione della lista da parte della Commissione provinciale che si riunisce mensilmente

GRAZIANI