Lo stato di disoccupazione può essere autocertificato (DPR 445 del 2000).
I Servizi non sono più tenuti a rilasciare certificati attestanti lo Stato di Disoccupazione. Le amministrazioni procedenti (che ricevono la dichiarazione sostitutiva ad es.INPS ecc.) possono fae i controlli.
Lo Stato di disoccupazione si conserva qualora dallo svolgimento di un'attività lavorativa non derivi un reddito:
- Reddito da lavoro dipendente o fisclmente assimilabile ( collaborazione coordinata e continuativa) non superiore agli 8000 euro ( Legge 296 del 2007)
- Reddito da lavoro autonomo non superiore ai 4800 euro
La norma esclude l'applicabilità della soglia di reddito ai L.S.U. lavori socialmente utili che conservano lo stato di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di impegno in attività formatie, riqualificazione.
Lo stato di disoccupazione si perde in caso di:
- Mancata convocazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente
- Rifiuto ad una congrua offerta di lavoro senza giustificato motivo.
- Rifiuto alle proposte di formazione, reinserimento o integrazione professionale
Per congrua offerta di lavoro s'intende:
- Un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o lavoro temporaneo della durata contrattuale maggior di 8 mesi o 4 se giovani.
- Ubicazione del luogo di lavoro massimo 50 km o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Sospensione dello stato di disoccupazione si ha con l'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o interinale inferiore a 8 mesi o 4 mesi se giovane.
ROSSI
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