I soggetti beneficiari della Legge 68 del 1999 sono:
- I disoccupati in età lavorativa affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Le persone invalide del lavoro con grado d'invalidità superiore al 33%.
- Persone colpite da cecità assoluta.
- Persone non udenti
- Persone invalide di servizio
Con la legge 68/99 i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad assumere una quota di soggetti disabili che varia in base al numero di dipendenti. La partecipazione delle imprese private a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni è subordinata al rispetto degli obblighi sulle assunzioni di persone con disabilità.
Regione e Provincia sono i responsabili istituzionali del collocamento al lavoro delle persone disabili. La legge 68/99 obbliga tali Enti ad istituire degli organismi che provvedano alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari, in armonia con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio.
I servizi per l'inserimento dei lavoratori disabili curano l'avviamento lavorativo, la tenuta delle graduatorie dei beneficiari della legge 68/99, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle Convenzioni di programma e l'attuazione del collocamento mirato.
Organi competenti per il rilascio delle certificazioni d'invalidità e del Documento relativo alle abilità residue sono la Commissione ASL per l'invalidità civile ex art. 4 Legge 104/92 e l'INAIL equipe multidisciplinare pesso la sede provinciale per l'invalidità del lavoro.
La legge 68/99 obbliga l'azienda a presentare agli uffici competenti il Prospetto informativo e la richiesta di assunzione di soggetti disabili, entro 60 giorni dal momento in cui scatta l'obbligo all'assunzione.
Il Comitato Tecnico composto da funzionari ed esperti dl settore sociale e medico-legale, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e della diagnosi funzionale, in raccordo con i servizi territoriali, per aggiornare i dati utili alla definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.
Le quote di riserva sono modulate dall'art. 3 della legge n.68/99 secondo l'entità dimensionale del datore di lavoro, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, la quota spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall'art.18 comma 2 della legge:
Numero di addetti Quota d'obbligo d'assunzione
15 - 35 dipendenti un lavoratore disabile
36 - 50 dipendenti due lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti 7% di lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani, e profughi
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. In tal caso il datori di lavoro hanno dodici mesi di tempo per ottemperare all'obbligo di assunzione a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione.
I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. Qualora la richiesta di compensazione territoriale interessi unità provinciali ubicate in regioni diverse, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione generale del Mercato del Lavoro). Le modalità di presentazione della richiesta sono state precisate con la nota del 17 novembre 2008. Il rilascio del provvedimento autorizzativo per le richieste riguardanti unità produttive situate in province della medesima regione, invece, rientra nella competenza del Servizio provinciale del territorio ove il datore di lavoro ha la sede legale.
La partecipazione (art. 17), da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Le aziende interessate in sede di partecipazione al bando di gara o alla convenzione o concessione devono presentare apposita certificazione rilasciata dai competenti Servizi provinciali dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione dalla stessa gara o convenzione o concessione.
ANTOGNONI
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