martedì 16 dicembre 2008

Tipologie contrattuali previste dal D.Lgs 276 del 2003 decreto attuativo Legge Biagi

Lavoro Intermittente
E' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposione si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Può essere concluso per lo svolgimento di prestazione di carattere discontinuo o intermittente o con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età anche pensionati.
Lavoro Ripartito
E' uno speciale contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica ed identica obbligazione lavorativa. Ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa fermo restando il vincolo di solidarietà. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalemnte e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro nonchè di modificare consensualemnte la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti ad uno dei coobbligati e posta in capo all'altro obbligato. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di una dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vicolo contrattuale. Tale disposione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa integralmente o parzialmente nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

lavoro a tempo parziale
la disponibilità allo svolgimento di lavoro a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro reso su richiesta del lavoratore. L'eventuale rifiuto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento

Contratto d'inserimento
E' un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contensto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
  • Soggetti di eta compresa dai 18 ai 29 anni
  • Disoccupati di lunga durata dai 29 ai 32 anni
  • Lavoratori con più di 50 anni che siano privi di posto di lavoro
  • Donne di qualsiasi età residenti in aree con tassi di disoccupazione femminile elevati.
  • Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale i psichico.

Per pote assumere mediante contratti d'inserimento questi soggetti devono aver mantenuto in servizio almeno il 60 % dei lavoratori il cui contratto d'inserimento sia venuto a scadere nei 198 mesi precedenti. Il procetto individuale d'inserimento condizione per l'assunzione con contratto d'inseriemento è la definizione, col consenso del lavoratore di un progetto individuale d'inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto alvorativo. Ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può superare i 18 mesi. In caso di assunzione dei disabili la durata massima può essere estesa fino ai 36 mesi.

Il lavoro accessorio

Per prestazioni di lavoro accessorio s'intende prestazioni di lavoro di natura occasionale rese nell'ambito di:

  • lavori domestici
  • Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade parchi e monumenti
  • insegnamento privato supplementare
  • nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni iscritti a percorsi scolastici
  • Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e giovani

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con Decreto dal Ministro del lavoro. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazone di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per i fini prevvidenziali all'INPS e quelli per i fini assicurativi dell'INAIL.

GRAZIANI


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