mercoledì 10 dicembre 2008

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Autonomie) D.Lgs 267 del 2000

Gli Enti pubblici territoriali sono dotati di personalità giuridica pubblica e di un’autonomia variamente modulata. Il riconoscimento costituzionale delle autonomie locali è espressione della capacità delle comunità territoriali di gestire con proprie determinazioni, una parte degli affari pubblici.
Con la Riforma del Titolo V della Costituzione resta in ogni caso titolare della sovranità, mentre gli Enti territoriali godono di autonomia costituzionalmente riconosciuta con Statuti, e funzioni modulati secondo i principi fissati dalla Costituzione.
I caratteri dell’Ente Pubblico territoriale ( Ente locale):
Il territorio è un elemento costitutivo
C’è autonomia ovvero c’è titolarità di un proprio indirizzo politico
C’è titolarità di potesta amministrativa, finanziaria e autoritativa
Appartenenza necessaria sulla base del dato geografico.
L’Ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
Sono organi di governo della Provincia:
Il Consiglio
La Giunta
Il Presidente
Nella Provincia sono assegnate all’assemblea del Consiglio le maggiori competenze deliberative
Il Consiglio
E’ un organo d’indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Ha il compito di indirizzare e controllare l’attività dell’amministrazione provinciale.
Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e da 36 Consiglieri
Dura in carica 5 anni fino all’elezione del nuovo Consiglio.
Il funzionamento del Consiglio, nei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta.
La Giunta
E’ l’organo esecutivo
La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto ( 12 + presidente)
Il Presidente della Provincia nomina la Giunta e un vicepresidente e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio o di competenza del presidente della Provincia. E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Il Presidente della Provincia
Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. E’ membro del Consiglio e dura in carica 5 anni.
Entro il termine fissato dallo Statuto, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Il Presidente ha un ruolo di preminenza tra gli organi della Provincia: è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia. E’ membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Presidente, sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina o revoca dei rappresentanti della Provincia c/o enti, aziende ed istituzioni. Inoltre nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Segretario provinciale
Funzionario pubblico posto in una posizione di vertice nella gerarchia dell’Ente locale; sovraintende e coordina l’attività dei dirigenti.
Dirigenti provinciali
Spetta loro la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.
Direttore Generale
Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo, secondo le direttive del Presidente, e sovrintende alla gestione dell’Ente.
Tra i compiti affidati al Direttore Generale c’è quello di predisporre un piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di un Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai responsabili dei Servizi.
Difensore civico provinciale
Organo con funzioni di tutela per i cittadini che vi si rivolgono per ottenere un intervento in occasione di rapporti con autorità provinciali. Ha compiti di garanzia e di imparzialità. Segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
CABRINI

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