Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata, rivolta dall’interessato all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente, di esaminarlo oppure di farne copia.
Una volta ricevuta la richiesta la P.A. può con provvedimento motivato:
respingerla; b) limitarla; c) differirla
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa s’intende respinta (art. 5 comma 4 legge 241/1990).
Sia nell’ipotesi di diniego esplicito, sia in quella di inerzia protrattasi oltre i 30 giorni, l’interessato è legittimato a fare ricorso entro 30 giorni al T.A.R. il quale deve esprimersi entro 30 giorni della scadenza dei termini di presentazione del ricorso.
In alternativa in caso di rifiuto ci si può rivolgere al Difensore Civico competente per ottenere che venga riesaminata la determinazione. Se quest’ultimo ritiene illegittimo il diniego o il differimento, la P.A. del caso dovrà provvedere nel termine di 30 giorni al riesame della determinazione. In mancanza l’accesso è consentito.
GENTILE
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