L’art.24 prevede due categorie di limiti al diritto d’accesso: limiti tassativi e limiti facoltativi.
Ove ricorra uno dei limiti finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse alla conoscenza degli atti amministrativi, la P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso.
Al contrario dei limiti tassativi, i limiti discrezionali stabiliti dalla P.A. producono un semplice differimento dell’accesso.
GENTILE
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