Nel nostro ordinamento il lavoratore dipendente può essere licenziato per:
- Giusta causa: Gravi inadempienze del lavoratore che faccia cadere ogni rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore ( furto in azienda; aggressione ai colleghi)
- Giustificato motivo: Causato da esigenze aziendali sussistendo le motivazioni previste dalla legge. Strumento di flessibilità per le aziende che sono in reale difficoltà a mantenere in forza i lavoratori.
Nel primo caso si ha il cosiddetto licenziamento in tronco cioè con decorrenza immediata.
Nel secondo caso devono essere rispettati i termini del preavviso.
La normativa del licenziamento individuale e le relative tutele al lavoratore illegittimamente licenziato è contenuta in particolare all’art. 18 della Legge 300 del 1970 denominata Statuto dei Lavoratori.
Il preavviso di licenziamento deve essere dato per tutti i licenziamenti che non siano per giusta causa. Durante il periodo di preavviso il lavoratore continua a prestare la sua opera lavorativa.
Il licenziamento del lavoratore in prova
Generalmente i contratti di lavoro prevedono che il lavoratore possa essere licenziato durante il periodo di prova senza preavviso alcuno.
Il licenziamento in prova non è automatico. Occorre che nella lettera contratto consegnata all’atto dell’assunzione, il periodo di prova risulti indicato o si faccia riferimento al contratto applicato. Inoltre il lavoratore deve essere adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione, viceversa il periodo di prova non potrà valere ai fini della valutazione.
Lo Statuto dei lavoratori Legge 300 del 1970 elenca una serie di licenziamenti discriminatori
Licenziamento per inidoneità allo svolgimento delle mansioni
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore che sia divenuto inidoneo allo svolgimento delle sue mansioni. Tale licenziamento non può essere effettuato se il datore di lavoro non dimostra di avere cercato prima di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o alternative ma compatibili.
Qualora non sia possibile la precedente condizione, il lavoratore può essere legittimamente adibito a mansioni inferiori ( in deroga all’art, 13 della legge 300 del 1970) poiché il principio per il quale un lavoratore non può essere dequalificato viene derogato in nome della più preziosa conservazione del posto di lavoro.
ROSSI
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