La responsabilità disciplinare è regolata dall’art.55 del D.Lgs. 165/2001, il quale ha disposto che ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni soggette al processo di privatizzazione si applicano le disposizioni dell’ art.2106 del Codice Civile, in tema di violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di fedeltà, e dall’art. 7 , commi 2 (affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti delle norme disciplinari) comma 5 (decorso del termine di 5 giorni dalla contestazione scritta del fatto per l’applicazione di sanzioni disciplinare più gravi del rimprovero orale) ed comma 8 (cancellazione di tutti gli effetti delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione).
L’interessato può impugnare la sanzione ascrittagli dinnanzi un collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora, che emette la decisione entro 90 giorni.
Per il personale soggetto a privatizzazioni sono state individuate le seguenti sanzioni:
1) Rimprovero verbale
2) Rimprovero scritto (censura)
3) Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni a 6 mesi
6) Licenziamento con preavviso
7) Licenziamento senza preavviso
Il Procedimento Disciplinare è stato regolamentato ex novo dall’art 55 D.Lgs 165/2001 sulla falsariga del sistema procedurale privato.
COLLOVATI
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