Stati patologici dell’atto amministrativo
- l’invalidità
- L’inesistenza
- La nullità
- L’illegittimità
Invalidità
L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma che lo disciplina.
Si possono individuare due grandi categorie di vizi dell’atto amministrativo:
- se la norma è di natura giuridica, il vizio che consegue sarà un vizio di legittimità e l’atto sarà illegittimo
- se la norma non è giuridica, ma rientra nella categoria delle norme di buona amministrazione (di quelle norme che impongono alla P.A. di attenersi, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunità e di convenienza), il vizio conseguente sarà un vizio di merito e l’atto è inopportuno
L’atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave:
L’atto amministrativo è nullo se è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge;
L’atto è annullabile quando taluno di questi elementi non manchi ma sia viziato.
Inesisitenza
L’atto amministrativo è inesistente per:
- Inesistenza del soggetto
- Incompetenza assoluta
- Inesistenza dell’oggetto
- Inesistenza del contenuto
- Mancanza della forma prevista dalla legge ad substantiam
- Mancanza di finalità
Nullità
L’atto amministrativo è nullo quando:
- manca degli elementi essenziali
- è viziato da difetto assoluto di attribuzione
- è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
Le ipotesi di mancanza di un elemento essenziale sono costituite da:
- difetto di qualità di organo pubblico del soggetto
- incompetenza assoluta dell’organo
- volontà viziata da violenza fisica
- oggetto impossibile, illecito ed indeterminato
- mancanza di forma essenziale
- mancanza del destinatario
La nullità comporta le seguenti conseguenze sull’atto amministrativo:
- Inesistenza giuridica dell’atto, e, inefficacia dello stesso
- Inesecutorietà: l’atto nullo è inefficace e, come tale anche in esecutorio. Qualora all’atto nullo, venga data esecuzione, al soggetto compete il c.d. diritto di resistenza;
- Inannullabilità: l’atto nullo è inesistente
- Insanabilità e inconvalidabilità: l’atto nullo non può essere sanato ne convalidato
Illegittimità
L’atto amministrativo che presenta i vizi di legittimità sugli elementi essenziali di esso, è illegittimo e come tale annullabile. Fino a quando non venga effettivamente annullato, esso, tuttavia esiste ed è efficace.
L’atto illegittimo:
- è giuridicamente esistente
- è efficace come se fosse valido finche non viene annullato
- è esecutorio, per cui l’atto se finchè non è annullato, può essere eseguito dalla P.A. in via diretta è coattivamente.
L’annullamento dell’atto non si verifica di diritto, ma soltanto a seguito di apposito provvedimento dell’autorità amministrativa, oppure di sentenza del giudice amministrativo.
I vizi di legittimità che possono portare all’annullabilità si dividono in tre categorie di vizi:
- Incompetenza: L’incompetenza relativa può essere per grado o per materia, si ha quando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso settore amministrativo. L’incompetenza assoluta è invece causa di nullità
- Eccesso di potere: Un potere discrezionale della P.A. Uno sviamento di tale potere ovvero il cattivo uso del potere discrezionale della P.A.
- Violazione di legge: Si sostanzia in un contrasto fra l’atto e l’ordinamento giuridico
GENTILE
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