lunedì 8 dicembre 2008

Regole generali per il trattamento dei dati

I dati personali devono essere ( art. 11):
  • Trattatizzati in termini compatibili in modo lecito e secondo correttezza
  • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi.
  • esatti e, se necessari aggiornati
  • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vi è la raccolta
  • conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

Il requisito del consenso è richiesto solo per i soggetti privati ( art. 23).

Per i soggetti pubblici ( art 18) vale il limite dello svolgimento delle funzioni istituzionali. Il consenso non è necessario quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il consenso deve avere i seguenti requisiti: Espresso, libero, informato, scritto (dati sensibili) o documentato per iscritto.

L'informativa di cui all'art 13 deve essere resa sia dai soggetti pubblici che dai privati, prima di effettuare il trattamento dei dati, oralmente o per iscritto.

ORIALI

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