mercoledì 10 dicembre 2008

lavori socialmente utili D.Lgs 468 del 1997

E’ uno strumento di politica attiva del lavoro. Si definiscono L.S.U. le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro.
I progetti di pubblica utilità sono attivati nei settori:

  • Cura della persona
  • Ambiente e territorio
  • Recupero e riqualificazione spazi urbani
  • Impiegatizio

Le prestazioni di attività socialmente utili possono interessare lavoratori:

  • in GIGS
  • in mobilità indennizzata
  • in trattamento di disoccupazione

Le modalità della segnalazione prevedono la verifica dei seguenti parametri:

  • Qualifica compatibile (verificando il P.A.I.)
  • Residenti nel Comune ( o limitrofi)
  • Maggior periodo residuo di trattamento previdenziale ovvero la durata dell’utilizzo deve essere minore della durata del trattamento.

Chi viene segnalato senza P.A.I. e non accetta non viene cancellato mentre se previsto nel P.A.I, la non accettazione è motivo di cancellazione.
I L.S.U. è previsto un orario di 20 ore settimanali, se richieste più ore ci deve essere un’integrazione di reddito.
I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili mantengono lo stato di disoccupazione poiché si tratta di un "utilizzo" che non costituisce rapporto di lavoro.
L’utilizzo in L.S.U. costituisce per i lavoratori utilizzati per almeno 12 mesi, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora venga richiesta la medesima professionalità nella quale il soggetto è stato adibito.
Tali lavoratori hanno anche la riserva del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento a selezione ex art. 16 Legge 56 del 1987.


GRAZIANI

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