La legge n° 59 del 1997 cosidetta legge Bassanini delega al governo l'emanazione di Decreti Legislativi per rendere operativo il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti in materia di COLLOCAMENTO E SERVIZI ALL'IMPIEGO, secondo il principio di sussidiarietà ovvero le funzioni di un pubblico servizio devono essere esercitate dall'Ente più vicino al cittadino.
Il Decreto Legislativo 469 del 1997 rende operativo il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e disciplina il trasferimento alla Regioni delle Funzioni di collocamento e politiche attive del lavoro.
- Funzioni e compiti relativi al collocamento
- funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro
- Riorganizzazione del sistema regionale per l'impiego
- Costituzione di una Commissione Regionale Tripartita ( Parti sociali, Parti Datoriali e Pubblica Amministrazione)
- Istituzione Commissione Provinciale per le politiche del lavoro
- Trasferimento del 70% del personale
- Istituzione SIL (sistema informativo lavoro)
Il SIL è l'insieme delle strutture organizzative (hardware software) per i compiti in materia di mercato del lavoro.
Il SIL come strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo.
La Legge Regionale 31 del 1998
Norma in materia di Politiche attive del lavoro, formazione e servizi per l'impiego in attuazione del D.Lgs n° 469/97. Le Province presentano alla Regione un Piano provinciale per il lavoro contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema e dei Servizi per l'Impiego, i risultati attesi e le verifiche necessarie su ciò che è stato fatto.
Viene istituito l'Ente regionale Veneto Lavoro quale Ente strumentale della Regione con funzioni di monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro ed, in coordinamento con altri soggetti, esercita l'assistenza tecnica in materia di politica attiva del lavoro.
Istituzione della Commissione regionale per le parti sociali che svolge funzioni di proposta, indirizzo valutazione everifiche sulle linee programmatiche e sugli obiettivi di politica del lavoro.
Viene istituita la Commissione Provinciale per il lavoro in ogni provincia. Le province esprimono, all'interno, la rappresentanza delle parti sociali secondo criteri di pariteticità.
Con la Legge Costituzionale n°3 del 2001 è stato cambiato il Titolo V della Costituzione in modo particolare il Sistema delle fonti. Quest'ultimo si è riequilibrato e le Leggi Regionali sono diventate Fonti principali.
TARDELLI
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