mercoledì 10 dicembre 2008

Stage D.M 142 del 1998

Il D.M 142 del 1998 contiene le norme di attuazione dei principi e criteri sui tirocini formativi e di orientamento.
Lo strumento dello stage è utilizzato per progetti di politiche attive del lavoro e può essere finanziato con Fondi Nazionali, Regionali, Provinciali.
Soggetto Promotore: (Centro per l’Impiego, Università, Provveditorato ecc.,)
Soggetto ospitante: ( Azienda)
Tutor del soggetto promotore: (Come responsabile didattico- organizzativo)
Tutor aziendale: (Responsabile incaricato dall’azienda)
Si attiva una Convenzione tra i due soggetti ( in Provincia durano 4 anni)
Il Progetto Formativo viene trasmesso a: DPL, Sindacati.
Il progetto formativo da allegare alla convenzione per ciascun tirocinio, contiene:
  • obiettivi e modalità di svolgimento
  • nominativi dei due tutor
  • nominativo del lavoratore interessato
  • Durata e periodo del tirocinio
  • Estremi assicurazione per Responsabilità civile c/o terzi e posizione INAIL

Lo stage non può durare più di:

  • 6 mesi per disoccupati e inoccupati
  • 12 mesi per studenti universitari e lavoratori svantaggiati
  • 24 mesi per portatori di handicap

I tirocinanti ospitabili contemporaneamente:

  • 1 tirocinante per un numero di dipendenti a tempo indeterminato minore di 5
  • 2 tirocinanti per un numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore di 5 e minore di 20
  • 10% dei dipendenti a tempo indeterminato per un numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore di 20
  • Non sono previsti limiti numerici per i tirocini estivi di orientamento


GRAZIANI

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