giovedì 22 novembre 2007

Finanza, contabilità, controllo sugli atti, organizzazione degli uffici e del personale, responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei Comu

Con la riforma fiscale del 1971 il Comune come la Provincia divenne un Ente a finanza derivata, le sue entrate erano quelle trasferite dallo Stato e dalle Regioni, per cui l’autonomia riguardava solo il fronte della spesa.

Ciò ha portato alla deresponsabilizzazione dell’ente locale, il quale non si doveva preoccupare del problema dell’entrate e della pressione fiscale, per la quale ogni responsabilità era dello Stato.

E’ così cominciata un’inversione di tendenza diretta ad aumentare le entrate proprie degli enti locali e, diminuire il trasferimento di fondi statali e regionali.

Nel 1989 si è istituita l’imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni ICIAP. Tale imposta è stata soppressa con l’introduzione dell’IRAP a favore delle regioni. In corrispondenza, è stato incrementato il gettito a favore dei comuni derivante dall’ICI. E’ inoltre prevista un’addizionale IRPEF dal 1997.

La Legge 142/1990 ha riconosciuto al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma.

Con il D.lgs n° 77/1995 sono stati dettati i nuovi principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimenti e di revisione nonché alla disciplina del dissesto degli enti locali; essi sono volti ad ammodernare la gestione economica e hanno previsto, una diversa struttura del bilancio, un piano esecutivo di gestione, un sistema di contabilità economica e un controllo di gestione.

L’adozione degli atti deliberativi da parte del Consiglio o della Giunta devono essere corredati dai pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile espressa da responsabili dei settori amministrativi, tecnici e contabili.

Tempi, modalità e procedure per l’adozione della delibera devono essere stabiliti nello statuto comunale.

L’organizzazione degli uffici e al personale deve essere disciplinata con lo statuto, essa deve tendere a realizzare la funzionalità e l’economicità della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità degli impiegati e dei dirigenti. L’ordinamento ha notevolmente rafforzato il ruolo dei dirigenti stabilendo che spetta ad essi, secondo le modalità previste dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, gli atti di Amministrazione e gestione del personale; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni di natura discrezionale.

In conseguenza della maggiore responsabilizzazione del Sindaco o Presidente della Provincia nei confronti della Comunità Locale dovuta al meccanismo dell’elezione diretta introdotto dalla Legge 81/1993 è stata istituita la figura del Direttore Generale nominato direttamente dal Sindaco o Presidente di provincia al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato che non può eccedere il mandato di chi lo nomina, allo scopo di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti e di sovrintendere alla gestione dell’ente.

Il Direttore generale crea i collegamenti tra gli organi d’indirizzo politico e quelli di gestione, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

ZOFF


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