giovedì 22 novembre 2007

Province e Comuni

Nella Legge 142/1990 viene stabilito che i Comuni e Province hanno autonomia statutaria (oltre che regolamentare). La legge ora confluita con le successive modifiche intervenute nel T.U. degli Enti Locali n.267/2000, ha previsto che lo statuto non si adotta con una normale delibera dell’ente, ma è deliberato dal Consiglio comunale (o provinciale) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Sia i regolamenti che le altre delibere devono conformarsi alle norme espresse nello statuto. Il T.U. prevede che gli enti locali adottino regolamenti.

Il contenuto dello statuto non è rimesso alla totale discrezionalità dell’ente, perché incontra i limiti non solo dei principi costituzionali, delle leggi, statali e regionali e dei principi dell’ordinamento, ma anche quelli posti dal T.U., e quest’ultimo non lascia spazio per le scelte sulla forma di governo.

Sono organi elettivi: il Sindaco e, per la Provincia, il Presidente: il Consigli; la Giunta, che è organo nominato dal Sindaco ( o dal Presidente).

Sono invece, organi non elettivi: i segretari comunali e provinciali, il direttore generali e i dirigenti.

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. Il Sindaco ( il Presidente) è l’organo responsabile dell’Amministrazione dell’ente; nomina (e può revocare) gli assessori e, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni ( prima spettava al Consiglio); nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; può nominare un Direttore generale.

La Giunta è l’organo di competenza residuale, attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

La riforma introdotta dalla Legge 81/19993 modifica in senso “Presidenzialista” il sistema, dando rilievo preminente alla figura di Sindaco.

dirigenti.

CABRINI

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