Già prima della legge 142/1990, i cui contenuti sono stati trasfusi nel Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, alla normazione regolamentare degli Enti Locali era affidata la disciplina di numerose e rilevanti materie, quali ad esempio la polizia urbana e rurale; la polizia mortuaria; l’edilizia; l’igiene e la sanità; l’assistenza farmaceutica; l’assistenza ai poveri e agli indigenti; i tributi comunali; l’Amministrazione e l’uso dei beni comunali; la raccolta dei rifiuti solidi urbani; l’acquedotto; la pubblicità e le pubbliche affissioni; gli autoveicoli del servizio pubblico.
La legge 142/1990 ha riconosciuto ai comuni e provincie autonomia statutaria inoltre predispone un unico disegno organizzativo di massima, che ciascun ente potesse quindi integrare, ma non modificare integralmente.
La soluzione prescelta dal legislatore del 1990 non è quella dei valori dell’autonomia; tale legge non offre all’autonomia locale spazi adeguati.
Gli organi degli Enti non solo sono individuati dalla legge del tradizionale numero di tre ( Consiglio comunale, Giunta e Sindaco) ma vengono disciplinati dallo stesso legislatore in maniera quasi totale nulla lasciando alla disciplina statutaria.
La legge 142/1990 ha riconosciuto ai comuni e provincie autonomia statutaria inoltre predispone un unico disegno organizzativo di massima, che ciascun ente potesse quindi integrare, ma non modificare integralmente.
La soluzione prescelta dal legislatore del 1990 non è quella dei valori dell’autonomia; tale legge non offre all’autonomia locale spazi adeguati.
Gli organi degli Enti non solo sono individuati dalla legge del tradizionale numero di tre ( Consiglio comunale, Giunta e Sindaco) ma vengono disciplinati dallo stesso legislatore in maniera quasi totale nulla lasciando alla disciplina statutaria.
Dalla Legge 142/1990 emerge un disegno complessivo che vede il Consiglio Comunale (eletto direttamente dal corpo elettorale) come organo d’indirizzo e di controllo, mentre il potere gestionale e concentrato nella giunta a cui compete ogni funzione che la legge o lo statuto assegnino al Consiglio, al Sindaco, o ai funzionari locali.
Sempre dalla legge 142/1990 si evince che i poteri dei dirigenti degli enti locali debbono essere esercitati secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente.
Le norme in questione, essendo fondate sul principio generale della distinzione tra i compiti di governo di indirizzo e di coordinamento e gestione, struttura fondante della riforma delle autonomie locali principio inderogabile del D.lgs 267/2000.
L’articolo 117 comma 2 della Costituzione non esclude un importante ruolo degli enti locali, proprio sul fronte dei rapporti fra organi di governo e sulle rispettive competenze. La stessa forma di governo non è più la previsione degli organi e alla determinazione dei loro rapporti reciproci, ma ricomprende la tematica del decentramento territoriale, del ruolo attribuito al difensore civico, delle modalità statutarie distributive delle funzioni all’interno dell’Ente.
Sempre dalla legge 142/1990 si evince che i poteri dei dirigenti degli enti locali debbono essere esercitati secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente.
Le norme in questione, essendo fondate sul principio generale della distinzione tra i compiti di governo di indirizzo e di coordinamento e gestione, struttura fondante della riforma delle autonomie locali principio inderogabile del D.lgs 267/2000.
L’articolo 117 comma 2 della Costituzione non esclude un importante ruolo degli enti locali, proprio sul fronte dei rapporti fra organi di governo e sulle rispettive competenze. La stessa forma di governo non è più la previsione degli organi e alla determinazione dei loro rapporti reciproci, ma ricomprende la tematica del decentramento territoriale, del ruolo attribuito al difensore civico, delle modalità statutarie distributive delle funzioni all’interno dell’Ente.
ZOFF
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