sabato 17 novembre 2007

La potestà regolamentare è di tipo esclusivamente organizzativo, in riferimento alla struttura degli uffici e al rapporto con il personale.

Già prima della legge 142/1990, i cui contenuti sono stati trasfusi nel Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, alla normazione regolamentare degli Enti Locali era affidata la disciplina di numerose e rilevanti materie, quali ad esempio la polizia urbana e rurale; la polizia mortuaria; l’edilizia; l’igiene e la sanità; l’assistenza farmaceutica; l’assistenza ai poveri e agli indigenti; i tributi comunali; l’Amministrazione e l’uso dei beni comunali; la raccolta dei rifiuti solidi urbani; l’acquedotto; la pubblicità e le pubbliche affissioni; gli autoveicoli del servizio pubblico.
La legge 142/1990 ha riconosciuto ai comuni e provincie autonomia statutaria inoltre predispone un unico disegno organizzativo di massima, che ciascun ente potesse quindi integrare, ma non modificare integralmente.
La soluzione prescelta dal legislatore del 1990 non è quella dei valori dell’autonomia; tale legge non offre all’autonomia locale spazi adeguati.
Gli organi degli Enti non solo sono individuati dalla legge del tradizionale numero di tre ( Consiglio comunale, Giunta e Sindaco) ma vengono disciplinati dallo stesso legislatore in maniera quasi totale nulla lasciando alla disciplina statutaria.
Dalla Legge 142/1990 emerge un disegno complessivo che vede il Consiglio Comunale (eletto direttamente dal corpo elettorale) come organo d’indirizzo e di controllo, mentre il potere gestionale e concentrato nella giunta a cui compete ogni funzione che la legge o lo statuto assegnino al Consiglio, al Sindaco, o ai funzionari locali.
Sempre dalla legge 142/1990 si evince che i poteri dei dirigenti degli enti locali debbono essere esercitati secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente.
Le norme in questione, essendo fondate sul principio generale della distinzione tra i compiti di governo di indirizzo e di coordinamento e gestione, struttura fondante della riforma delle autonomie locali principio inderogabile del D.lgs 267/2000.
L’articolo 117 comma 2 della Costituzione non esclude un importante ruolo degli enti locali, proprio sul fronte dei rapporti fra organi di governo e sulle rispettive competenze. La stessa forma di governo non è più la previsione degli organi e alla determinazione dei loro rapporti reciproci, ma ricomprende la tematica del decentramento territoriale, del ruolo attribuito al difensore civico, delle modalità statutarie distributive delle funzioni all’interno dell’Ente.
ZOFF

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