giovedì 22 novembre 2007

L’attribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti territoriali che costituiscono la Repubblica

Nei rapporti tra Enti territoriali di diverso livello( Es. Comune nei riguardi della provincia ecc.) per la parziale coincidenza del territorio, è necessario individuare dei criteri di riparto di funzioni che attengono ad altri aspetti.

La Costituzione ha individuato come criterio la materia, nella ripartizione della potestà legislativa e regolamentare tra lo Stato e le Regioni.

Con la legge Cost. n. 1/2003 l’art.118 abbandona il criterio delle materie per le funzioni amministrative. La norma costituzionale nell’attribuire le funzioni amministrative ai Comuni, alla Provincia ecc. utilizza i principi di “sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.

Il principio di sussidiarietà, affermato nel trattato di Mastricht, attribuisce compiti, funzioni e relative responsabilità alle comunità e agli organi più vicini agli interessi da tutelare. Il Governo centrale interviene anche in competenze del governo locale, qualora quest’ultimo non riesca a provvedere.

La sussidiarietà c.d. verticale prevede l’intervento dell’Ente di dimensioni maggiori quando le funzioni non siano compatibili con le minori dimensioni territoriali dell’Ente più vicino ai cittadini.
ZOFF

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