Nei rapporti tra Enti territoriali di diverso livello( Es. Comune nei riguardi della provincia ecc.) per la parziale coincidenza del territorio, è necessario individuare dei criteri di riparto di funzioni che attengono ad altri aspetti.
La Costituzione ha individuato come criterio la materia, nella ripartizione della potestà legislativa e regolamentare tra lo Stato e le Regioni.
Con la legge Cost. n. 1/2003 l’art.118 abbandona il criterio delle materie per le funzioni amministrative. La norma costituzionale nell’attribuire le funzioni amministrative ai Comuni, alla Provincia ecc. utilizza i principi di “sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.
Il principio di sussidiarietà, affermato nel trattato di Mastricht, attribuisce compiti, funzioni e relative responsabilità alle comunità e agli organi più vicini agli interessi da tutelare. Il Governo centrale interviene anche in competenze del governo locale, qualora quest’ultimo non riesca a provvedere.
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