Il vecchio art. 127 istituiva e disciplinava il procedimento di controllo sulle leggi regionali e attribuiva la veste di organo controllore al Governo.
Il legislatore costituzionale prevede ora che la legge regionale possa essere eccepita esclusivamente sotto il profilo della legittimità costituzionale quando ecceda la competenza della regione. Spetta esclusivamente alla corte costituzionale giudicare.
ZOFF
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