Nel campo del diritto amministrativo, sono molteplici gli atti dell’Amministrazione che dettano disposizioni che concorrono a regolare la condotta dei consociati.
L’atto normativo è caratterizzato dalla novità del precetto che esso pone, precetto che modifica la realtà giuridica preesistente, creando dunque “diritto nuovo”.
In tale ottica, tra una legge, una sentenza, un provvedimento amministrativo, un negozio giuridico di diritto privato, si riscontrano distinzioni di grado e di origine, ma non di sostanza, trattandosi sempre e comunque di “atti normativi”, la cui emanazione crea “diritto nuovo”.
In quest’ottica, la nozione di atto normativo finisce con quella di atto giuridico negoziale.
Esiste una profonda diversità di regime tra gli atti emanati da autorità amministrative in ragione del loro carattere normativo e non normativo.
Il Legislatore del 1990 emanando la Legge 241/1990, “ Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ha uniformato la disciplina procedimentale di atti normativi, programmatici e generali.
Le teorie dominanti pongono l’accento essenzialmente sul carattere dell’astrattezza, unico connotato ritenuto peculiare ed esclusivo degli atti normativi veri e propri.
Una cosa è disporre, altro è il provvedere: una cosa è dettare, in via preventiva, le regole di composizione degli interessi dei consociati ( dunque le regole cui deve ispirarsi la valutazione giuridica della loro condotta), cosa diversa è dare un assetto concreto e puntuale a tali interessi, sia pure in termini generali.
La distinzione è nella pratica, di ardua applicazione; basti pensare alle ricorrenti difficoltà di qualificare, in senso normativo o provvedimentale, gli atti amministrativi a contenuto generale, ed in specie gli atti programmatici.
Il riferimento più costante è quello ad atti con carattere di mera esecutività (ossia puramente specificativi di una normazione previdente).
La distinzione tra il disporre e il provvedere viene desunta dai fattori che determinano la volizione provvedimentale.
Tuttavia nel nostro diritto positivo si sta avviando un processo di identificazione degli atti normativi su base formale.Con l’entrata della 241/1990 il legislatore ha equiparato atti normativi, atti generali ed atti programmatici
GENTILE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento