Nel nuovo art. 117 della Costituzione si opera una fondamentale variazione del criterio di ripartizione della funzione legislativa tra Stato e regioni. Appartiene alle Regioni la potestà legislativa in qualsiasi materia che non sia espressamente riservata dalla costituzione alla potestà legislativa statale.
Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nel Comma 2° dell'art. 117.
Lo Stato e le regioni sono titolari di potestà legislativa "concorrente" nelle materie indicate nel comma 3 dell'art. 117.
In tutte le altre materie, sussiste la potestà legilslativa "esclusiva" delle regioni.
Spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato determinare i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"
Lo Stato al solo fine di salvaguardare l'uguaglianza dei diritti civili e sociali dei cittadini, può disciplinare materie ricadenti nella legislazione regionale esclusiva.
Nelle materie devolute alla legislazione concorrente, dunque, spetta allo Stato la riformulazione dei principui fondamentali della disciplina, mentre resta riservata alle regioni la normazione di dettaglio.
ZOFF
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