Si definisce riserva di legge assoluta quella previsione costituzionale per cui una certa materia può essere disciplinata solo dalla Legge, mentre la riserva relativa è quella che impone al legislatore di dettare la disciplina generale della materia considerata.
Nel caso di riserva assoluta, la normazione di secondo grado, se non addirittura vietata, deve comunque ritenersi strettamente limitata. Ciò significa che nelle materie coperte da riserva assoluta sono ammessi solo i c.d. “regolamenti di esecuzione”.
Nel caso di riserva relativa, la normazione secondaria può invece coprire tutta l’area della disciplina di dettaglio.
Nel caso di riserva assoluta, la normazione di secondo grado, se non addirittura vietata, deve comunque ritenersi strettamente limitata. Ciò significa che nelle materie coperte da riserva assoluta sono ammessi solo i c.d. “regolamenti di esecuzione”.
Nel caso di riserva relativa, la normazione secondaria può invece coprire tutta l’area della disciplina di dettaglio.
La “Preferenza di legge” esprime la più alta collocazione della legge stessa nella gerarchia delle fonti e quindi la subordinazione ad essa degli atti di normazione secondaria. Ciò si concretizza nell’immediata abrogazione delle norme poste dalla fonte sott’ordinata non appena la materia da esse regolate sia disciplinata con legge.
La “direttiva” si differenzia dall’ordine gerarchico (anch’esso impartito nell’ambito di un rapporto di sovraordinazione tra uffici) perché al contrario di quest’ultimo essa consente al destinatario margini di scelta circa il comportamento da seguire e, al limite, circa la stessa osservanza del comando ricevuto, che potrebbe essere addirittura disatteso, purché con adeguata motivazione.
Le norme eventualmente dettate con la direttiva sono sempre e soltanto “norme interne”, irrilevanti come tali per l’ordinamento generale.Le direttive ministeriali, spesso autorizzate da un’apposita norma di legge a disciplinare in maniera più specifica, argomenti affrontati, ma non esauriti dalla legge stessa.
La “direttiva” si differenzia dall’ordine gerarchico (anch’esso impartito nell’ambito di un rapporto di sovraordinazione tra uffici) perché al contrario di quest’ultimo essa consente al destinatario margini di scelta circa il comportamento da seguire e, al limite, circa la stessa osservanza del comando ricevuto, che potrebbe essere addirittura disatteso, purché con adeguata motivazione.
Le norme eventualmente dettate con la direttiva sono sempre e soltanto “norme interne”, irrilevanti come tali per l’ordinamento generale.Le direttive ministeriali, spesso autorizzate da un’apposita norma di legge a disciplinare in maniera più specifica, argomenti affrontati, ma non esauriti dalla legge stessa.
ZOFF
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