venerdì 16 novembre 2007

Ordinanze; Atti amministrativi generali

Si può affermare che, nel nostro diritto positivo, gli atti normativi sono contraddistinti sia da elementi di carattere formale che da elementi materiali.
Le ordinanze in senso stretto vanno più propriamente qualificate come ordinanze di necessità e d’urgenza, e consistono e consistono in una particolare categoria di ordini che talune autorità amministrative sono autorizzate ad emanare, sul presupposto della necessità e dell’urgenza di provvedere, con contenuto non prederminato, appunto per poterlo adattare a quanto le circostanze di volta in volta richiedono.
Il dato comune di tutti tali provvedimenti è di non avere un contenuto predeterminato, ma di trovare nella legge autorizzativa soltanto l’indicazione dei presupposti (necessità ed urgenza) e del fine (tutela dell’ordine pubblico; della salute ed incolumità pubblica; dell’igiene pubblica; dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini.La finalità tipica del potere di ordinanza è quella di consentire alla P.A. di far fronte rapidamente ad evenienze per le quali non è possibile dettare preventivamente una normazione apposita.
Le ordinanze di necessità e di urgenza non sono emanabili ove la fattispecie da esse regolate risulti disciplinata altrimenti, ed ove quindi il diritto preveda strumenti appositi per far fronte alla situazione.
I limiti del potere di ordinanza sono limiti costituiti in primissimo luogo, come per ogni atto normativo, dalla necessità di rispettare la Costituzione e le leggi costituzionali. Da qui discende l’impossibilità di emanare ordinanze in campi coperti da riserva di legge assoluta.
Si aggiunge poi l’ulteriore limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Se infine si verte in materia oggetto di riserva di legge relativa è necessario, perché possa ammettersi la previsione legislativa del potere di ordinanza che la legge attributiva del potere stesso predetermini criteri e modalità generali d’esercizio del medesimo.
Nelle materie non coperte da alcuna riserva di legge, il potere di ordinanza può invece svolgersi liberamente, purchè nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento.
L’ordinanza assume carattere derogatorio e non abrogativo, della legislazione ordinaria: essa non pone nel nulla ne tanto meno modifica la disciplina vigente, ma ne sospende temporaneamente e per taluni casi, l’applicazione. Venutone meno il vigore, le disposizioni derogate riacquistano automaticamente piena efficacia precettiva.
Gli atti amministrativi generali sono gli atti che si rivolgono ad una pluralità di destinatari, indeterminati e indeterminabili. Gli atti amministrativi generali possono emanarsi purchè l’autorità competente abbia, in materia, potestà amministrativa. Gli atti amministrativi generali non hanno efficacia erga omnes, ma solo nei confronti dei soggetti da essi contemplati, ne possono essere quindi invocati da altri.


ZOFF

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