Gli enti pubblici territoriali sono chiamati così perché il territorio viene considerato l’elemento costitutivo. Ogni ente ha un ambito territoriale in cui esercita la sua attività. Il territorio rappresenta insieme l’ambito e l’oggetto dell’attività.
Questi enti sono portatori della generalità degli interessi propri della detta comunità.
Le Province e i Comuni possono istituire, per la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente o minoritario capitale pubblico locale.
Lo Stato non può istituire enti pubblici se non per legge; il Comune e le Province, invece, possono procedere con atti amministrativi.
Sempre con atti amministrativi vengono costituiti per la gestione associata di uno o più servizi i consorzi di Comuni e Province, che sono enti pubblici costituiti da enti pubblici.
Il sistema delle autonomie disegnato nella Costituzione all’art.5 oltre all’unità e indivisibilità dela Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, i cui i cardini vengono dettati nel Titolo V della Costituzione, di recente riformata e con D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
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