Si definisce principio di legalità il principio per cui una pubblica funzione deve trovare il proprio fondamento in una norma di legge che genericamente l’autorizzi e giustifichi il vigore imperativo degli atti in cui essa s’esprime.
Tale principio, profondamente correlato all’idea della legge quale diretta espressione della volontà generale, vede nella funzione legislativa la più alta manifestazione della sovranità popolare, cui tutte le altre funzioni dello stato sono assoggettate.Il valore della legalità assume carattere assoluto, com’è chiaramente indicato dall’art. 110 della Cost.
Tale principio, profondamente correlato all’idea della legge quale diretta espressione della volontà generale, vede nella funzione legislativa la più alta manifestazione della sovranità popolare, cui tutte le altre funzioni dello stato sono assoggettate.Il valore della legalità assume carattere assoluto, com’è chiaramente indicato dall’art. 110 della Cost.
Per quanto riguarda l’Amministrazione, nel cui ambito il principio di legalità si è affermato in modo non sempre uguale, un primo elemento di complessità è costituito dalla eterogeneità delle strutture che vanno sotto il nome di Amministrazione pubblica.
Le amministrazioni di stampo burocratico prive di un legame diretto con la comunità civile ritraggono integralmente dalla legge la legittimazione politica della propria autorità, mentre, per contro, le amministrazioni autonome, specie a base territoriale (Regioni, Provincie, Comuni), si configurano come emanazione delle collettività da esse amministrate, ed hanno legittimazione politica in gran parte indipendente dalla legge.
Per soddisfare un’esigenza di legalità formale, è sufficiente che l’attività amministrativa considerata sia semplicemente autorizzata dalla legge; quest’ultima può quindi limitarsi a conferire il potere, precisandone competenze e materia, ma senza doversi spingere a dettarne condizioni, presupposti e modalità d’esercizio.
Le amministrazioni di stampo burocratico prive di un legame diretto con la comunità civile ritraggono integralmente dalla legge la legittimazione politica della propria autorità, mentre, per contro, le amministrazioni autonome, specie a base territoriale (Regioni, Provincie, Comuni), si configurano come emanazione delle collettività da esse amministrate, ed hanno legittimazione politica in gran parte indipendente dalla legge.
Per soddisfare un’esigenza di legalità formale, è sufficiente che l’attività amministrativa considerata sia semplicemente autorizzata dalla legge; quest’ultima può quindi limitarsi a conferire il potere, precisandone competenze e materia, ma senza doversi spingere a dettarne condizioni, presupposti e modalità d’esercizio.
Il contrario avviene invece se si assume il principio in un’accezione sostanziale: la necessaria conformità alla legge dell’attività amministrativa presuppone una disciplina legislativa che possa costruire un modello (esatto e completo) di quest’ultima.
Per l’attività normativa secondaria dell’esecutivo, il principio di legalità da un lato richiede che ogni manifestazione di funzione normativa secondaria abbia un fondamento legislativo, e sia pertanto autorizzata (in via generale o specifica) da una legge, dall’altro, che esso consenta che la legge si limiti ad autorizzare in via generale l’esercizio della potestà normativa secondaria, indicando l’organo cui essa spetta la materia per cui la stessa è attribuita, senza doverne circoscrivere il contenuto con previsioni che vadano al di là dei principi generali della Costituzione. Nella nostra Costituzione nell’art. 87 comma 5 e art.95 e 97 presuppone e legittima in astratto la potestà normativa secondaria, ma nulla afferma in ordine alle modalità ed ai presupposti del suo esercizio.L’attività amministrativa non può considerarsi integralmente come proiezione ed esecuzione della legge, perché l’Amministrazione in alcune sue importanti articolazioni (per esempio le Autonomie locali), ha un profondo e diretto radicamento nel corpo sociale, che ne legittima di per se la veste autoritaria.
Per l’attività normativa secondaria dell’esecutivo, il principio di legalità da un lato richiede che ogni manifestazione di funzione normativa secondaria abbia un fondamento legislativo, e sia pertanto autorizzata (in via generale o specifica) da una legge, dall’altro, che esso consenta che la legge si limiti ad autorizzare in via generale l’esercizio della potestà normativa secondaria, indicando l’organo cui essa spetta la materia per cui la stessa è attribuita, senza doverne circoscrivere il contenuto con previsioni che vadano al di là dei principi generali della Costituzione. Nella nostra Costituzione nell’art. 87 comma 5 e art.95 e 97 presuppone e legittima in astratto la potestà normativa secondaria, ma nulla afferma in ordine alle modalità ed ai presupposti del suo esercizio.L’attività amministrativa non può considerarsi integralmente come proiezione ed esecuzione della legge, perché l’Amministrazione in alcune sue importanti articolazioni (per esempio le Autonomie locali), ha un profondo e diretto radicamento nel corpo sociale, che ne legittima di per se la veste autoritaria.
ZOFF
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