La potestà regolamentare attribuita agli enti locali dalla legislazione previdente, è stata confermata ed ampliata dalla legge 142/1990 che ne subordina l’esplicazione, oltre alla legge, anche al rispetto della normativa statutaria.Il potere regolamentare degli enti locali è costituzionalizzato dalla legge cost. n° 3/2001. L’art.117 comma 6 recita che i Comuni, le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Va segnalato infine che le aziende speciali dei comuni ( enti strumentali dei comuni stessi per la gestione di carattere imprenditoriale) hanno anch’esse potestà regolamentare di tipo esclusivamente organizzativo ( art. 114 T.U. 267/2000)
Il vincolo del regolamento al rispetto dello statuto si traduce nella necessità che quest’ultimo sia formato prima dei regolamenti.
La potestà normativa regolamentare discendente dalla riforma del Titolo V Cost. riguarda quindi prevalentemente l’azione amministrativa degli enti locali.
Alla fonte regolamentare resta attribuito l’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni, mentre la disciplina dell’organizzazione in senso generale, sotto il profilo della configurazione istituzionale di base, deve ascriversi allo Statuto dell’ente.
Il vincolo del regolamento al rispetto dello statuto si traduce nella necessità che quest’ultimo sia formato prima dei regolamenti.
La potestà normativa regolamentare discendente dalla riforma del Titolo V Cost. riguarda quindi prevalentemente l’azione amministrativa degli enti locali.
Alla fonte regolamentare resta attribuito l’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni, mentre la disciplina dell’organizzazione in senso generale, sotto il profilo della configurazione istituzionale di base, deve ascriversi allo Statuto dell’ente.
ZOFF
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